venerdì 30 ottobre 2009

Pagamenti internazionali

L'incasso del credito, relativo ad ogni transazione internazionale, può riservare importanti problemi. Per non correre questo rischio è necessaria una conoscenza approfondita della materia e conoscere le tecniche, le caratteristiche, i meccanismi, i vantaggi e gli svantaggi delle singole forme di pagamento in uso nel commercio internazionale, diventa, pertanto, elemento strategico.

Gli elementi da considerare per un pagamento internazionale sono essenzialmente sei:
  1. la forma del pagamento - può essere: un bonifico bancario, un assegno bancario, un incasso documentario, un incasso semplice, un incasso elettronico piuttosto che un credito documentario.
  2. il modo - Il modo del pagamento può essere o corriere/posta, o SWIFT o via eba-target.
  3. la data - cioè il tempo del pagamento può essere anticipato, posticipato o contestuale
  4. il luogo de pagamento - può essere il paese del compratore, del venditore o un paese terzo.
  5. la valuta utilizzata - per ciò che riguarda la moneta può essere usata la valuta nazionale o una valuta di conto valutario
  6. le banche che devono intervenire nel pagamento - sono chiamate in causa quelle che gestiscono i “loro” conti o i “nostri “conti.
La variabili connesse al pagamento internazionale sono molteplici e sono elementi da considerare al momento della scelta del mercato ed essenzialmente sono:
  • l’insolvenza della controparte/compratore, il meglio definito rischio commerciale;
  • la situazione economico-politica del paese della controparte;
  • la possibilità di attivare una copertura commerciale e/o politica;
  • la distanza e il volume delle forniture;
  • il regime valutario del paese del compratore; infine la prassi bancaria internazionale.
Per cercare di ottenere un  buon grado di sicurezza nel pagamento internazionale si debbono seguire alcune regole base:
-    informarsi riguardo all’affidabilità e solvibilità della controparte estera (l’I.C.E. fornisce un servizio di indagine sulle controparti estere a pagamento);
-    bisogna sempre contrattare la forma di pagamento;
-    prepararsi riguardo alle soluzioni possibili per il pagamento;
-    definire precisamente la forma tecnica di pagamento.

Dobbiamo porci alcune domande in fase di contrattazione. Chi paga le spese bancarie? Quanto è grande il rischio di cambio? Sarà opportuno negoziare la valuta estera al tasso di cambio del giorno di negoziazione oltre a dare una forma scritta al tutto per evitare incomprensioni.

E’ possibile ricevere il pagamento anticipatamente rispetto alla fornitura, al momento della consegna con il sistema COD (cash on delivery), oppure dopo la fornitura.

Quali sono i sistemi di pagamento? Esistono vari modi:
  1. il servizio postale o il corriere;
  2. il sistema SWIFT (Society for Worl-wide Interbanking Telecomunications);
  3. l’EBA (European Banking Association); attraverso il B.I.R.L. (Banca d’Italia Regolamento Lordo);
  4. il TARGET (Transeuropean Automated Real time Gross settlement Express Transfer).
Lo SWIFT non è una forma di pagamento, ma un sistema  di una Spa i cui soci sono le banche stesse.
Il sistema Target invece è una sorta di trasmissione a catena: Cliente ordinante, Banca Emittente, Banca centrale del Paese Mittente, SEBC (Target), Banca Centrale del Paese Ricevente, Banca Ricevente, Cliente Beneficiario.

Si prenda in esame  bonifico bancario tramite banca corrispondente. A seguito del contratto tra compratore e venditore, il compratore incarica la sua banca di trasferire via SWIFT i fondi alla banca del venditore che provvederà ad accreditare i fondi sul conto del venditore.
In caso di bonifico bancario tramite banca non corrispondente, ci sarà una terza banca che andrà ad interporsi tra la banca de compratore e la banca del venditore.

E’ importante conoscere le sigle legate al bonifico bancario:
P.O = Payment Order
M.T. = Mail Transfer
T.T. = Telex Transmission
S.T. = Swift Trasfer

Si passi all’analisi dell’assegno bancario estero. Questo può essere: di conto corrente, uno SWIFT cheque, circolare, turistico o piazzato. Funziona anche questo come comunicazione tra le banche della volontà dei loro clienti: il compratore invia l’assegno al venditore che provvede a consegnarlo alla sua banca per la negoziazione, la quale invierà lo stesso alla sua banca corrispondente estera per l’incasso; la banca estera corrispondente della banca del venditore provvederà ad inviare l’assegno alla banca del compratore, che provvederà ad addebitare il pagamento sul conto del suo cliente, il compratore, e a accreditare  l’importo sul conto della banca corrispondente estera della banca del venditore. La banca corrispondente accrediterà l’assegno alla banca del venditore, la quale a sua volta accrediterà l’importo sul conto del suo cliente, il venditore.

Si esaminino quindi i rischi dell’assegno bancario estero: ci può essere diversità della disciplina giuridica tra i paesi rispetto al riguardo; l’accredito  non è definitivo, ma è salvo buon fine; i tempi sono lunghi per l’esito del pagamento; ci può essere diversità di significato e di valore per il protesto; bisogna mettere in conto i giorni di viaggio dell’assegno; sono da mettersi in conto una difficoltà di agire in via di regresso e la mancanza di autonomia e di esecutività del pagamento; questo tipo di pagamento, inoltre, è revocabile.

L’assegno bancario negoziato salvo buon fine ha lo svantaggio che, qualora non venisse onorato il pagamento, l’importo viene addebitato al beneficiario maggiorato delle spese e commissioni bancarie.

Nel caso di invio dopo incasso, si può parlare in buona sostanza di pagamento anticipato. Si attende la conclusione del procedimento bancario che porta all’accredito dell’importo sul conto del beneficiario e poi si provvede alla fornitura.

Infine, nel caso del cosiddetto “Lock Box System”, il beneficiario si informa presso la propria banca dei paesi di operatività e della banca estera corrispondente  presso la quale è domiciliato il Lock Box (la casella postale); in seguito il beneficiario autorizza la banca estera domiciliata ria del Lock Box alla negoziazione per suo conto ed a proprio rischio; l’assegno viene quindi depositato dal compratore alla casella postale presso la banca del paese del compratore presso cui è domiciliata la banca del compratore.

I vantaggi del Lock Box System sono dunque: riduzione del rischio, velocizzazione dell’incasso, gradimento del compratore (usa un modo veloce di pagamento), incasso nel paese diemissio0ne, risparmio di commissioni; in caso di mancato pagamento può essere esercitata un’azione di regresso nei termini stabiliti dalla legge del paese del compratore; si assiste ad un sensibile miglioramento dei giorni di valuta di accredito dell’importo, visto che di fatto si trasforma in un bonifico bancario all’estero; il controllo del pagamento diviene più veloce e efficace.

Il COD (cash on delivery) può essere pagato via: banconote, assegno di conto corrente bancario, dichiarazione bancaria di blocco dei fondi, assegno emesso dalla banca (assegno circolare), attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi, dichiarazione bancaria di ricezione ordine di pagamento a favore del venditore, cambiale tratta accettata.

E’ importante in caso di COD:
  • non lasciare la gestione del trasporto alla controparte
  • prestare attenzione alla clausola di resa della merce (Incoterms)
  • scegliere accuratamente lo spedizioniere istruendolo con precisione e per tempo circa il vincolo alla consegna
  • incaricarlo spedizioniere con una lettera di istruzioni chiara (mandato)
  • farsi restituire il mandato controfirmato per accettazione indicando nella stessa le condizioni alle quali è vincolata la consegna della merce
  • precisare nell’incarico (mandato) le responsabilità a carico dello spedizioniere
  • contestare, tramite raccomandata A.R., eventuali inadempienze qualora lo spedizioniere non ottemperasse alle istruzioni da lui accettate
  • verificare tempestivamente se il COD è andato a buon fine
  • non trascurare l’importanza di entrare in possesso del visto che attesta la fuoriuscita della merce dal territorio doganale comunitario nel caso di destinazione extra-UE della merce.
Un’altra forma di pagamento internazionale è l’incasso documentario. Questo funziona secondo il principio di “documenti contro pagamento”, ovvero, a seguito del contratto tra le parti il venditore provvede alla spedizione della merce, poi si occupa di consegnare i documenti alla banca trasmittente che invierà i documenti alla banca incaricata, la quale inoltrerà i documenti alla banca presentatrice, la quale a sua volta si occuperò di presentare i documenti al compratore il quale provvederà al ritiro degli stessi e al pagamento alla banca presentatrice. La banca presentatrice in seguito trasferirà i fondi alla banca incaricata, la quale effettuerà il trasferimento alla banca trasmittente che accrediterà il pagamento sul conto del venditore. Si può anche parlare di “documenti contro accettazione”, un procedimento molto simile a quello sopra descritto a cui viene aggiunta la facoltà da parte del compratore di accettare o meno i documenti prima di procedere al pagamento. Gli attori che operano in questo tipo di pagamento sono dunque cinque: l’ordinante (il venditore) o cedente i documenti detto “principal”; la banca trasmittente, detta “remitting bank”; la banca incaricata dell’incasso, detta “collecting bank”; la banca presentatrice, detta “presenting bank”; infine il trassato (il compratore) detto “drawee”.

Ci sono essenzialmente quattro tipologie di incasso documentario:
  • contro pagamento a vista
  • contro accettazione con pagamento ad una determinata data
  • franco di pagamento /regolamento
  • contro accettazione con pagamento ad una determinata data e contestuale avvallo e/o garanzia bancaria.
I rischi di questo tipo di pagamento internazionale sono riconducibili a sei tipologie:
  1. la rinuncia alla merce da parte del compratore
  2. la difficoltà a fa rientrare la merce non ritirata e a piazzarla, a condizioni economiche convenienti, ad un altro compratore
  3. il ritiro della merce senza aver effettuato il pagamento o l’accettazione
  4. la richiesta di ritiro dei documenti contro pagamento di un importo scontato rispetto a quello originario
  5. il mancato pagamento alla scadenza della cambiale tratta accettata o della cambiale pagherò
  6. ritiro della merce senza l’esibizione del documento rappresentativo: la polizza di carico marittima
Gli incassi semplici (clean collection) sono:
  • il “pagherò” (promissory note);
  • cambiali tratte accettate e non accettate (bill of exchange accepted or not accepted)
  • assegni di conto corrente bancario (cheque or check); ricevute bancarie (banker’s receipt).
Gli incassi elettronici invece sono:
  • il Lastschriften, incasso a mezzo note di addebito in Austria, Svizzera e Germania);
  • il B.O.R., Billet a Ordre Relevé (incasso elettronico di cambiali pagherò in Francia);
  • L.C.R. Lettre de Change Relevé (incasso di ricevute o cambiali tratte accettate o non accettate in Francia);
  • I.E.F., Incasso Electonico de Efecto (incasso elettronico di effetti cambiari in Spagna);
  • MAV; R.I.D., Rapporti Interbancari Diretti; R.I.B.A. Incasso di Ricevute Bancarie in Italia.
Esiste una forma di pagamento detta Credito Documentario. Questa consiste in un impegno scritto della banca emittente su incarico del compratore; tale impegno viene inviato alla banca del venditore, detta banca avvisante o/o designata o confermante; l’impegno consiste in un obbligo ad eseguire una prestazione (pagamento, accettazione o negoziazione) ad una certa data a favore del venditore, contro presentazione documenti richiesti e a condizione che siano rispettati i termini e le condizione del credito secondo quanto stabilito dalle NUU(Norme e Usi Uniformi),PUBBL. 550 della CCI (Camera di Commercio Internazionale) http://www.cciitalia.org

Si prendano in esame le norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari (NUU). Queste designano le applicazioni del credito, il significato di “credito”, i documenti e merci/servizi/prestazioni, le istruzioni necessarie per emettere e modificare, la forma e notifica dei crediti, gli obblighi e le responsabilità, i documenti, le tolleranze, la validità e il luogo di presentazione dei documenti, la trasferibilità del credito, la cessione del ricavo.

Le caratteristiche di questa forma di pagamento sono essenzialmente:
  • Autonomia: i crediti sono, per loro natura, operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contrati su cui possono fondarsi
  • Astrattezza: il credito è svincolato dalla causa che l’ha originato, cioè dal contratto sottostante
  • Formalismo: le banche dovranno esaminare esclusivamente i documenti presentati per accertare che, nella forma, essi appaiano conformi ai termini e alle condizioni del credito, in quanto la prestazione promessa dalle stesse è vincolata (subordinata) alla presentazione dei soli documenti prescritti
  • Inderogabilità dell’impegno: la banca emittente e/o la banca ordinante si assumono un impegno inderogabile subordinato alla presentazione dei documenti prescritti entro una data di validità nel rispetto di tutti i termini e le condizioni stabilite nel credito.
Il Credito Documentario può essere Revocabile o Irrevocabile; nel secondo caso può essere anche confermato o non confermato; qualora fosse Irrevocabile e non confermato potrà essere “con designazione” o “senza designazione”.
Il credito documentario irrevocabile non confermato è un impegno alla prestazione solo della banca emittente; ciò comporta l’eliminazione del rischio commerciale, altrimenti noto come “rischio cliente”.
Nel caso in cui il credito documentario sia irrevocabile e confermato, si tratta di un impegno alla prestazione da parte di una banca diversa dalla banca emittente che si aggiunge all’impegno della banca emittente; ciò comporta l’eliminazione del rischio paese e del rischio banca.

Le parti che sono coinvolte nel credito documentario sono: l’ordinante, il beneficiario, la banca emittente, la banca avvisante, la banca designata, la banca confermante e la banca rimborsante.

Il credito documentario si articola secondo i seguenti passi:
  • conclusione del contratto
  • incarico di emissione
  • pre-costituzione dei fondi
  • emissione del credito
  • ricezione del credito emesso
  • avviso dell’emissione del credito
  • conferma, se richiesta
  • controllo
  • eventuale modifica
  • produzione e spedizione
  • consegna dei documenti alla banca designata e/o confermante
  • esame della conformità dei documenti
  • esecuzione della prestazione se conforme
  • invio dei documenti all’emittente
  • verifica conformità da parte dell’emittente
  • rimborso
  • consegna documenti al compratore e addebito
  • ritiro della merce
Le fasi sono così riassumibili:
  • conclusione del contratto tra venditore e compratore
  • incarico del compratore alla banca per l’emissione del credito
  • emissione del credito documentario
  • notifica del credito documentario
  • conferma del credito documentario se richiesta
  • modifica eventuale del credito documentario
  • utilizzo del credito documentario
  • esame dei documenti
  • regolamento del credito documentario
Al momento dell’emissione il venditore ed il compratore avranno concluso il contratto di fornitura; il compratore poi si occuperà di aprire il credito documentario presso la banca emittente, la quale emetterà il credito a favore della banca avvisante che dovrà avvisare il venditore dell’avvenuta emissione del credito con eventuale conferma.

Qualora si decidesse di modificare il testo del credito documentario, ci dovrà essere un previo accordo tra venditore e compratore; il compratore richiederà alla banca emittente la modifica del testo; la banca emittente accetterà la modifica e avviserà la banca avvisante della stessa. La banca avvisante, infine, accetterà la modifica e avviserà il venditore della modifica avvenuta.

La presentazione dei documenti ad utilizzo del credito, prevederà: una data di validità, un luogo di validità ed un periodo di presentazione dei documenti richiesti nel testo del credito documentario.

Esistono varie tipologie di credito documentario:
  • credito trasferibile
  • credito rotativo
  • credito sussidiario o controcredito
  • credito di anticipazione
  • stand by letter of credit
La stand by letter of credit è una forma particolare di credito documentario che costituisce una garanzia di pagamento che la banca rilascia al beneficiario, impegnandosi irrevocabilmente ad eseguire la prestazione promessa (pagamento, accettazione o negoziazione), qualora la controparte fosse inadempiente.

La normativa che regola questo strumento è espressamente richiamata dalle NUU della CCI pubbl. 500 in vigore dal 1° Gennaio 1994, ma trova una sua regolamentazione specifica con la pubbl. 590 della CCI “Regole e prassi internazionale relativa alla Stand By” (ISP 98), in vigore dal 1° Gennaio 1998.

La Stand By L/C non costituisce un impegno diretto: è un impegno passivo della banca emittente e/o confermante; è uno strumento di garanzia e non di pagamento; assiste un pagamento a mezzo bonifico via SWIFT; è soggetta alle norme internazionali; può eventualmente essere confermata; la banca si impegna al pagamento contro presentazione di documenti; vi può essere una dichiarazione del beneficiario di inadempimento dell’ordinante.


Rischio di credito: come affrontarlo?
  • Rischio commerciale
  1. Pagamento anticipato
  2. Gestione interna accurata
  3. Assicurazione dei crediti all’Export
  4. Cessione dei crediti pro-soluto
  5. Garanzia bancaria
  6. Credito documentario irrevocabile e non confermato
  7. Stand by letter of credit non confermata
  8. Sconto pro soluto dei titoli
  • Rischio politico e commerciale:
  1. Pagamento anticipato
  2. Assicurazione dei crediti all’Export (SACE o SACE BT)
  3. Credito documentario irrevocabile e con conferma
  4. Stand by letter of credit con conferma
  5. Sconto pro soluto dei titoli
  6. Credito fornitore con voltura a favore della banca

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